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§
ESPERIENZE A CONFRONTO
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ASSICURAZIONE E GARANZIA DEI DEPOSITI BANCARI |
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Francesco
Parrillo
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1.
L'incalzare dei dissesti bancari, dovuti ad una serie di cause internazionali
ed interne - prolungati periodi di disordini monetari, introduzione
dei cambi flessibili, crisi petrolifere, collasso di paesi in via di
sviluppo fortemente indebitati nei confronti della banche commerciali
- ha investito enti creditizi di diversa natura, dalle casse di risparmio
alla grandi banche di credito ordinario. Dopo la caduta della Penn Central,
della Franklin National Bank, della Boston Trust, l'anno 1984 viene
considerato un anno drammatico con 63 fallimenti (nell'ottobre 1984).
Si calcola, inoltre, che vi siano almeno 700 istituti di credito in difficoltà e, perciò, in osservazione. Le vittime più illustri sono la Financial Corp of America, la Continental lllinois, la First Chicago. Il terremoto che sta scuotendo il sistema bancario USA ha messo in evidenza alcuni punti di debolezza - o quanto meno di ripensamento - della già collaudata struttura di questa istituzione. Ci si domanda, pertanto, come si possa garantire la stabilità ed insieme la selettività, come sia possibile evitare che l'eccessiva sicurezza si risolva in comportamenti disinvolti, che intaccano l'efficienza bancario. Il Congresso sta ora esaminando un rapporto, che esso stessa ha sollecitato, che sembra orientato nel senso di far pagare di più alle banche che presentano caratteristiche di mis management e di maggiore rischiosità e di responsabilizzare maggiormente i depositanti. Anche in Europa, nei Paesi della Comunità, contemporaneamente all'insorgere di questi fattori di destabilizzazione del sistema internazionale, si sono verificati numerosi casi di cedimenti bancari o di veri e propri crack, come quello della Herstatt in Germania, e, conseguentemente, sono stati posti in essere o sono stati potenziati meccanismi di garanzia. A livello comunitario, dopo il fallimento della proposta di una Assicurazione depositi unica per tutti gli Stati membri, la Commissione ha elaborato una specifica Direttiva che disciplina "il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi" e che prevede, al capitolo relativo al rimborso dei depositanti, misure atte ad un loro trattamento equo nei vari Paesi CEE, limitandosi ad una raccomandazione perchè venga effettuata l'istituzione di un sistema di garanzia nei Paesi che ne sono ancora sprovvisti. Nella Repubblica Federale tedesca il fondo già esistente è stato potenziato nel 1974; nei Paesi Bassi un fondo è stato creato nel 1979; in Gran Bretagna, la legge bancaria del 1979 ha introdotto un programma di tutela dei depositi che è entrato in vigore nel 1982; in Francia è stato creato un Fondo nel 1980 e la legge bancaria, modificata nel 1984, contempla espressamente alcune possibilità d'intervento della Banca Centrale; nel Belgio il meccanismo esistente, l'istituto di risconto e garanzia, è stato potenziato da un fondo di riserva straordinaria a partire dal 1975, mentre dall'inizio di quest'anno il Fondo stesso è alimentato annualmente da un contributo delle banche aderenti. La maggiore attrazione che i Paesi europei hanno manifestato nei confronti delle nuove insorgenze, nel prendere iniziative o nel rivedere quelle esistenti in tema di tutela dei depositi è certamente significativa di un certo progresso, ma ancora non consente di prevedere quando si potrà pervenire a comportamenti uniformi comunitari. Si tratta di un quadro non ancora definito in corso di evoluzione con caratteristiche tuttora differenziate circa la natura giuridica delle istituzioni (pubblica o privata, obbligatoria o volontaria), gli organi di controllo (Banca Centrale o fondi interbancari), le forme di intervento (liquidità, risanamento, rimborso depositi), la base contributiva (depositi, patrimonio), i soggetti ammessi alla garanzia, i limiti della copertura, le condizioni di ammissione. Occorre rilevare, tuttavia, come caratteristica comune, che la maggior parte di tali organismi prendono in considerazione prevalentemente il rimborso dei depositanti in caso di fallimento, rimborso, peraltro, limitato ai depositi di minore entità, con esclusione generalizzata per i depositi interbancari. L'impressione che se ne ricava è che, in sostanza, queste forme di garanzia sono state utilizzate, finora, soltanto in pochi casi specialmente in Francia ed in Inghilterra. In Germania e Francia occorre tener presente l'esistenza di fondi che operano nell'ambito di singole categorie di aziende di credito. Nel primo Paese per le casse si risparmio, per le banche popolari e per le casse rurali; in Francia soprattutto per il settore delle cooperative di credito. In alcuni Paesi, come la Germania e la Francia i fondi sono gestiti dalle rispettive associazioni bancarie, in Inghilterra ed in Olanda dalla Banca Centrale, nel Belgio da un Istituto autonomo di diritto pubblico (istituto di risconto e garanzia). 2. Per quanto
concerne l'Italia, una ricognizione dei provvedimenti del '26 e del
'36 e della Costituzione del '47, sottolinea, in particolare, il principio
della garanzia indiretta che è alla base della legge bancaria,
in forza del quale si mira a salvaguardare essenzialmente il buon
governo del credito e delle istituzioni creditizie. Il depositante,
cioè, è garantito con misure e provvedimenti ex ante,
rivolti ad impedire che si possano verificare dissesti bancari. |
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