§ La certezza del diritto

Non distrarsi con gli assegni




A. F.



In tema di assegni bancari, non sono ammesse distrazioni da parte del correntista. Ecco: con questa frase, sommaria ma esplicita, si può riassumere il complesso delle pronunce che la giurisprudenza ha emesso in ordine al reato di "emissione di assegni a vuoto". In termini tecnici, l'emissione di assegni a vuoto viene definita dalla legge come emissione di assegni bancari senza che presso il trattario esista la somma sufficiente (v. art. 116, primo comma, n. 3 Rd 31.12.'33, n. 1736).Il punto di partenza di tutte le sentenze della Cassazione è che il delitto di emissione di assegno a vuoto è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa (Cass., sez. V, 3.10.'86). Vale a dire: responsabile del reato è sia colui che, pur sapendo che nel suo conto corrente non esiste la somma necessaria al pagamento di un assegno, lo emette ugualmente, sia colui il quale, per un errore dovuto a sua colpa, ritiene, contrariamente al vero, che sul conto esista la somma necessaria al pagamento dell'assegno. La Cassazione giunge a questa conclusione partendo dalla considerazione che l'ultimo comma dell'art. 116 dichiara esente da pena, a determinate condizioni, l'emissione di assegno a vuoto quando la stessa sia stata compiuta per "un fatto scusabile".
Secondo la giurisprudenza, si ha invero "fatto scusabile" quando l'errore del traente sulla esistenza della provvista dipenda da un fatto imprevedibile, che non si sarebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza e che abbia ragionevolmente indotto il traente a credere di possedere presso il trattario la provvista necessaria per pagare (Cass., sez. V, 25.3.'81; sez. V, 27.10.'81 ; sez. V, 20.11.'81 ; sez. V, 16.6.'83; sez. V, 4.11.'83; sez. V, 20.3.'84; sez. V, 15.5.'84). In sostanza, secondo la giurisprudenza, poiché "fatto scusabile" è sinonimo di fatto non colpevole, il reato di assegno a vuoto deve ritenersi punito anche a titolo di colpa, vale a dire anche se il fatto sia dovuto a negligenza e imprudenza (più difficile è immaginare casi di colpa dovuti a imperizia e violazione di legge). (Cass., sez. V, 20.11.'81; sez. V, 19.10.'83; sez. V, 20.3.'84; sez. V, 13.5.'84).
In applicazione dei principi sopra esposti dalla giurisprudenza è stato ritenuto che:
- In tema di emissione di assegni bancari senza copertura, punibile anche a titolo di colpa, non può considerarsi errore scusabile, in ipotesi di insufficienza della provvista, l'affidamento da parte dell'emittente circa l'accreditamento di cambiali o di altri titoli di credito rilasciati da terzi e da lui girati alla banca trattaria, in quanto il correntista, acquistando la disponibilità della somma soltanto dopo che i titoli siano stati pagati, ha l'obbligo giuridico di accertare, prima di emettere l'assegno bancario, l'effettiva disponibilità della sufficiente provvista presso il trattario (Cass., sez. V, 30.1.'85; e in senso conforme, Cass., sez. V, 3.10.'86).
- L'obbligo della banca di mettere e tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, cui quest'ultimo abbia facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Il cosiddetto fido di fatto, ossia il fido che non scaturisce dal detto contratto, dà origine a una situazione di mera tolleranza, dalla quale, in base a un principio generale desumibile dall'ordinamento giuridico, non possono derivare per le parti né obblighi né diritti. Ne discende che, quando la provvista sia venuta meno, il fatto scusabile non è ipotizzabile, facendo riferimento a detto fido, perché esso si identificherebbe con la condotta colposa del correntista che, stante la prevedibilità di tali evenienze, siccome rientranti nella normalità della vita di affari, non si è curato di accertare l'attuale disponibilità dei fondi necessari (Cass., sez. V, 10.2.'82).
- L'assegno bancario può essere negoziato nonostante qualsiasi patto contrario fra prenditore ed emittente. Quest'ultimo deve pertanto accertarsi, prima dell'emissione dell'assegno, dell'esistenza presso il trattario della corrispondente provvista e non può invocare il fatto scusabile nell'ipotesi in cui il prenditore ponga in circolazione il titolo in violazione dell'accordo (Cass., sez. V, 4.11.'83).
- Il pagamento per consuetudine e cortesia di assegni emessi a vuoto non fa sorgere per il trattario un obbligo giuridico di pagare i titoli; di conseguenza, l'emissione di assegni successivamente non pagati non integra il fatto scusabile (Cass., sez. V, 23.11.'72).
- Non costituisce fatto scusabile quello del titolare di due conti correnti che si avvalga di quello senza provvista (Cass., sez. V, 29.3.'74).
- Il fatto scusabile, postulando condizioni eccezionali e imprevedibili, non può legittimamente ravvisarsi solo nell'avere l'imputato affidato a un dipendente di fiducia l'incarico di eseguire un versamento sufficiente alla copertura degli assegni, essendo necessario accertare se tale comportamento sia idoneo a escludere ogni estremo di colpa, in relazione a tutte le altre circostanze emerse nel processo (Cass., sez. V, 7.10.'75).
- Non integra gli estremi del fatto scusabile una grave malattia del coniuge dell'emittente (Cass., sez. V., 11.12.'75).
In tema di poteri dell'autorità giudiziario penale in sede di indagini presso aziende e istituti di credito, una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza Vi sezione penale, numero 771 del 19 maggio 1987) ha fatto parlare parecchio di sé. Con questa sentenza, la Suprema Corte, dopo aver chiarito che rientra nell'attività del giudice penale prevista dal secondo comma dell'art. 340 del c.p.p. quella di richiedere alle banche l'esibizione di atti e di documenti e, in generale, di informazioni coperte da segreto bancario, ha statuito che tale attività non può peraltro formare oggetto di delega alla polizia giudiziaria, per cui a meno che non si verta nelle espresse ipotesi derogatorie introdotte da varie leggi speciali, le informazioni dovranno essere richieste ed ottenute esclusivamente dal magistrato, senza il tramite della polizia giudiziaria.
La Cassazione ha concluso che tuttavia, per le acquisizioni probatorie derivanti da atti compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dalle specifiche ipotesi di delega consentite dalla legge, non è prevista alcuna sanzione processuale atta a giustificare la revoca del sequestro che dette acquisizioni hanno determinato, in quanto né l'art. 340 né alcuna altra norma del codice di rito sanciscono la nullità o anche soltanto l'inefficacia o l'inutilizzabilità dei provvedimenti di coercizione reale in ambito bancario eseguiti al di fuori delle ipotesi consentite.
Al di là dei risvolti penal-processualistici che la sentenza in esame induce ad approfondire, interessante è anche lo spunto che essa offre per analizzare i limiti di applicabilità di alcune norme di carattere fiscale che consentono l'utilizzazione, ai fini di un accertamento tributario, di dati e di notizie acquisiti presso banche (anche in deroga al segreto bancario) nell'ambito di un processo penale.
Cerchiamo di mettere a fuoco le norme che interessano. L'art. 10, punto 12 della legge di delega per la riforma tributaria 9.10.1971, n. 825, prevede l'introduzione, limitata ad ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Tale criterio direttivo è stato attuato, fin dall'entrata in vigore della riforma tributaria, con l'art. 35 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, poi sostituito con Dpr 15 luglio 1982, n. 463. In materia di Iva, le ipotesi di deroga al segreto bancario sono state introdotte' solo successivamente, con lo stesso Dpr n. 463/82. In entrambi i casi, in conformità della legge di delega, sono previste ipotesi di deroga al segreto bancario per casi di particolare gravità tassativamente determinati ed è inoltre prevista tutta una serie di formalità necessarie per acquisire dati, notizie e documenti in deroga al segreto bancario (parere dell'Ispettorato Compartimentale; autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado).
Secondo le citate disposizioni (legge-delega e decreti delegati), dunque, il legittimo utilizzo di dati, notizie e documenti acquisiti in deroga al segreto bancario può aversi solo nei limitati casi e con le modalità procedurali indicati. Al di fuori di tali casi e modalità, un utilizzo ai fini fiscali di tali dati, notizie e documenti sarebbe illegittimo e di conseguenza illegittimo sarebbe un eventuale accertamento in rettifica su di essi fondato. Sennonché occorre fare i conti anche con altre norme introdotte, pur sempre nell'ambito della legge di delega richiamata, ma più di recente, nell'ordinamento tributario. In particolare, con Dpr n. 463/82 (emanato, dunque, nell'ambito della legge di delega) sono stati modificati l'art. 33, terzo comma, del Dpr n. 600 (in tema di imposte dirette) e l'art. 63, primo comma, del Dpr n. 633/972 (in tema di Iva).
In entrambi i casi viene stabilito che la Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria.
Queste ultime disposizioni, lette isolatamente, inducono a ritenere che, in caso di acquisizione di dati nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice penale, il segreto bancario possa essere superato in ogni caso, anche ai fini fiscali.
La questione è delicata, perché interessa opposte esigenze, perseguite dall'ordinamento giuridico. E' peraltro nostro convincimento che la soluzione che, prima facie, sembra potersi evincere dalle richiamate disposizioni non possa essere semplicisticamente accettata. A nostro avviso, le disposizioni di cui si tratta devono essere coordinate con le altre sopra citate, che individuano le particolari ipotesi di deroghe al segreto bancario, anche perché tutte le norme in discussione derivano dalla stessa legge-delega.
Riteniamo di poter sostenere che il nuovo terzo comma dell'art. 33 del Dpr n. 600 e il nuovo primo comma dell'art. 63 del Dpr n. 633 non possono essere interpretati in modo che ne derivi un contrasto con gli articoli (rispettivamente) 35 del Dpr n. 600 e 51 bis del Dpr n. 633, essendo state le norme qui in esame tutte introdotte o modificate con lo stesso Dpr n. 463/1982.
L'art. 33 del Dpr n. 600 e l'art. 63 del Dpr n. 633 non possono, a nostro avviso, avere l'effetto di superare e quindi in definitiva di porre nel nulla il contenuto degli artt. 35 del Dpr n. 600 e 51 bis del Dpr n. 633, ciò che si verificherebbe se si ammettesse la possibilità in base ad essi di utilizzare elementi bancari anche al di fuori delle ipotesi di deroghe al segreto bancario di cui agli artt. 35 e 51 bis citati. Si devono dunque necessariamente interpretare gli artt. 33 Dpr n. 600 e 63 Dpr n. 633 nel senso che in base ad essi (e con le formalità ivi descritte) siano utilizzabili documenti, dati e notizie che la Guardia di Finanza acquisisce nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria, diversi da quelli che possono dare luogo ad una delle ipotesi di deroga al segreto bancario.
Diversamente opinando, occorrerebbe eccepire la illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 63 citati, così come modificati dal Dpr n. 463 del 1982, nei limiti in cui essi prevedono poteri eccedenti i limiti imposti, in tema di deroga al segreto bancario, dal punto 12 dell'art. 10 della legge di delega n. 825 del 1971 e quindi per contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso della legge delegata rispetto ai limiti e criteri posti dalla legge di delega.
Oltre tutto, le norme in esame potrebbero essere ritenute incostituzionali anche perché "irrazionali" rispetto ad altre che disciplinano istituti generali del nostro ordinamento giuridico, quali sono quelle che delimitano l'istituto consuetudinario del segreto bancario e le deroghe fiscali a tale istituto (l'incostituzionalità per "irrazionalità" è stato più di una volta espressa dalla Corte Costituzionale).

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