Le agevolazioni di carattere fiscale
in futuro saranno esclusivamente
destinate a favore delle cooperative
a mutualità
prevalente.
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L'iniziativa imprenditoriale rappresenta sempre, e in ogni contesto,
una sfida volta ad organizzare i mezzi della produzione finalizzati
a produrre ricchezza per soddisfare al meglio i bisogni e le aspettative
dell’uomo. In altri termini, è un impegno volto a predisporre
un organismo aziendale che possa superare le difficoltà di
attrarre capitali e che riesca, con meccanismi innovativi, ad implementare
la sua crescita per produrre e distribuire valore.

Esistono motivazioni diverse che inducono ad affrontare quella
sfida con la formula cooperativa: le specifiche caratteristiche
dell’azienda cooperativa, una cultura della cooperazione,
le potenzialità di sviluppo e di coinvolgimento della base
sociale spesso superiori a quelle presenti nelle società
capitalistiche, altro.
Quella della cooperazione è una soluzione associativa volta
ad innalzare a peculiarità elementi socio-ambientali, altrimenti
ritenuti carenze, deficienze o inadeguatezze:
– la cooperativa di produzione e lavoro può esaltare
la piccola dimensione dei fattori produttivi del socio produttore
e lavoratore (combinandoli opportunamente) e, nello stesso tempo,
ridurre il basso livello occupazionale o implementare i salari;
– la cooperativa di credito, attraverso un’adeguata
remunerazione degli impieghi, può attrarre la ridotta quota
di depositi del socio risparmiatore finalizzandoli al sostegno di
meritevoli iniziative produttive;
– la cooperativa di trasformazione dei prodotti agricoli,
avvicinando il produttore al mercato, può attrarre la scarsa
dimensione delle quote di beni prodotte dal singolo socio;
– le cooperative sociali possono, in assenza o in concorso
con strutture pubbliche adeguate alle cure sanitarie, svolgere una
funzione insostituibile nel settore specifico.
Negli anni del dopoguerra si è sempre dibattuto, ai vari
livelli istituzionali, circa l’opportunità di incentivare
o di scoraggiare questa forma di azienda. Negli ultimi anni, poi,
i profondi cambiamenti del contesto ambientale hanno avuto riflessi
importanti sulle modalità gestionali e organizzative delle
aziende cooperative.
Vi sono attualmente, da un lato, aziende cooperative di grandi dimensioni,
ben posizionate nei settori in cui sono presenti, con una visibilità
notevole. Le stesse contribuiscono anche ad innalzare il livello
occupazionale nazionale. Dall’altro lato, vi sono aziende
cooperative molto piccole che fanno fatica ad attrarre mezzi finanziari
e a raggiungere dimensioni ottimali tali da giustificarsi sul mercato.
La loro evoluzione appare determinata dal divenire dei bisogni delle
comunità.
L’azienda cooperativa è uno strumento idoneo ad avviare
a soluzione i problemi di questa o di quella sacca ambientale; fugato
il bisogno, la cooperativa ha assolto la propria funzione. In altri
termini, la cooperazione si sviluppa in relazione alle necessità
dell’uomo; la sua giustificazione economica si volatilizza
quando le stesse vengono meno. Si spiega così l’evolversi
delle diverse stagioni della cooperazione: quella del credito, all’inizio
del XX secolo; quella agricola, nella prima metà; quella
sociale, nella seconda metà.
La recente riforma del diritto societario, attuata mediante il D.Lgs.
n. 6/2003, può costituire occasione di ripensamento sui caratteri
strutturali e funzionali delle società cooperative e sul
loro ruolo nell’ambito dell’economia moderna. La riforma
stessa può essere vista nell’ottica di contribuire
a rinvigorire la legittimazione sul ruolo delle cooperative nell’ambiente
sociale moderno, cercando di fornire gli strumenti per avvicinare
il mondo cooperativo alle aspettative sociali del pubblico in genere.
Gli aspetti più innovativi della riforma delle cooperative
riguardano principalmente la determinazione della mutualità
prevalente, le maggiori incombenze a carico degli amministratori,
la possibilità di costituzione del gruppo cooperativo, la
facoltà di emissione di strumenti finanziari al pari delle
società per azioni e la considerazione del ristorno come
ineludibile caratteristica per tutte le cooperative.
Si può già intuire che l’intervento del legislatore
ha avuto lo scopo di revisionare la normativa che regolamenta il
funzionamento delle società cooperative, apportando delle
novità che dal punto di vista pratico producono essenzialmente
una maggiore separazione rispetto al passato tra cooperative a prevalente
scopo mutualistico e cooperative che perseguono fini di lucro.
E’ a discrezione degli organi deliberanti delle cooperative
la facoltà di appartenere ad una categoria (cooperative a
mutualità prevalente) piuttosto che ad un’altra (cooperative
diverse) anche in relazione all’impostazione che verrà
attribuita all’organismo societario fin dalla sua costituzione.
Le agevolazioni di carattere fiscale, fermi restando tutti gli altri
privilegi riservati alle cooperative, in futuro saranno esclusivamente
destinate a favore delle cooperative a mutualità prevalente.
Le stesse cooperative a mutualità prevalente saranno tenute
periodicamente a dimostrare di aver osservato le cosiddette condizioni
di prevalenza e ad iscriversi in un apposito Albo delle società
cooperative tenuto presso il ministero delle Attività Produttive.
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