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Il 1° novembre 2007, in ambito comunitario, è entrata in vigore la Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, meglio conosciuta con il nome di MiFID (Markets in Financial Instruments Directive): è una nuova normativa sui servizi finanziari che si propone di disciplinare unitariamente, per l'intera Comunità Europea, la materia dei servizi di investimento e dei mercati finanziari.

La Direttiva si è resa necessaria al fine di introdurre un sistema di regole in grado di sostenere le innovazioni e l'evoluzione dei mercati, senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore, di tutela dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

In sintesi, gli obiettivi che la Direttiva si propone di raggiungere sono i seguenti:

  • Garantire la protezione degli investitori,
    rendendo ancora più chiara e trasparente la relazione tra il Cliente e la Banca;
  • Rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati,
    stimolando la concorrenza tra le Borse tradizionali ed altri Sistemi di negoziazione.
    La Direttiva cancella il monopolio delle Borse (ossia dei mercati regolamentati) sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando in aggiunta nuove Sedi di Esecuzione degli ordini, quali i "Sistemi Multilaterali di Negoziazione" (MTF) e gli "Internalizzatori Sistematici".
  • Disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni,
    da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle banche.

Tra le novità che la MiFID introduce, qui meritano una particolare menzione quelle riguardanti la "protezione degli investitori":

  • Classificazione della clientela
    La Banca deve classificare la clientela in una delle tre seguenti categorie, sulla base di determinate caratteristiche:
    • clienti professionali: sono coloro che possiedono le esperienze, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere autonomamente decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono,
    • controparti qualificate: è la clientela professionale in possesso di determinati requisiti,
    • clienti al dettaglio: sono tutti coloro che non fanno parte della categoria dei clienti professionali né delle controparti qualificate.

Ad ognuna di queste categorie sono associati specifici livelli di tutela sia in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente che di garanzia di "Best Execution" delle operazioni.
E' prevista la possibilità per la clientela di richiedere una classificazione diversa da quella inizialmente attribuita dalla Banca.


Di seguito, viene resa disponibile una scheda riepilogativa delle principali caratteristiche e delle tutele previste per ciascuna delle predette categorie:

download-bluScheda Informativa sulle categorie di Clientela
  • Valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
    La Banca deve verificare che i servizi prestati al cliente siano di volta in volta adeguati e/o appropriati (a seconda del tipo di servizio prestato), sulla base delle informazioni rilasciate dallo stesso cliente mediante apposito questionario.
    Con tale questionario la Banca raccoglie le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze possedute in materia di strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
    L'appropriatezza è valutata in funzione delle conoscenze ed esperienze che il cliente possiede in relazione al tipo di strumento finanziario proposto o richiesto. Per la valutazione dell'adeguatezza, in aggiunta, vengono prese in considerazione anche la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento.
    La Banca Popolare Pugliese garantisce il livello di protezione previsto dalla normativa mediante l'assegnazione di un profilo finanziario alla propria clientela e la preventiva valutazione di appropriatezza e/o adeguatezza delle operazioni di investimento.?
     
  • Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. "Best Execution")
    La Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché vengono eseguiti degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, il miglior risultato possibile per i clienti.
    Di seguito, vengono resi disponibili, i documenti di sintesi riguardanti la politica adottata dalla Banca Popolare Pugliese in materia di esecuzione e di trasmissione degli ordini su strumenti finanziari:
    Policy della Strategia di Esecuzione degli ordini - Sintesi
    Policy della Strategia di Trasmissione degli ordini - Sintesi
     
  • Servizio di Consulenza in materia di investimento
    Viene introdotta una nuova classificazione dei servizi di investimento, ovvero delle attività attraverso le quali gli investitori possono impiegare, sotto varie forme, i loro risparmi in attività finanziarie.
    L'attività di consulenza in materia di investimenti passa dai servizi accessori, ad un vero e proprio servizio di investimento, garantendo una maggiore tutela degli investitori.

I clienti (o i potenziali clienti) interessati dalla normativa in oggetto sono gli intestatari di:

  • depositi di strumenti finanziari in amministrazione,
  • gestioni patrimoniali,
  • quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi Comuni/SICAV),
  • polizze assicurative di tipo finanziario,
  • certificati di deposito.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, la Banca Popolare Pugliese rende disponibile ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori, l'Informativa pre-contrattuale, contenete le informazioni relative a: l'intermediario e i suoi servizi; la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela; gli strumenti finanziari; costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi.

download-bluDocumento Informativo sul servizio di gestione di portafogli
download-bluDocumento Informativo sui servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli

Di seguito vengono resi disponibili ulteriori documenti, previsti dalla normativa MiFID, riguardanti le politiche adottate dalla Banca sui relativi alrgomenti:

Processo per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari, di cui all'allegato n.3 della Policy "Distribuzione di prodotti finanziari potenzialmente soggetti a condizioni di illiquidità o con caratteristiche di scarsa liquidità". 

Maggiori informazioni sulla normativa MiFID e sugli argomenti ad essa collegati o sui servizi di investimento in genere, possono essere richieste presso una qualsiasi Filiale della Banca Popolare Pugliese.

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