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Rapporti Dormienti

Aspetti normativi

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di "rapporti dormienti", adottato con DPR n. 116 del 22 giugno 2007. Si definisce rapporto dormiente il rapporto contrattuale in capo al Cliente - conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, dossier titoli, etc. - di importo superiore a euro 100,00 non  movimentato di sua iniziativa negli ultimi 10 anni. 

La richiamata normativa stabilisce che detti "rapporti dormienti" vengano d'ufficio estinti dalla Banca e i relativi importi devoluti allo Stato, per alimentare un apposito Fondo, costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sui mercati finanziari.

I sotto riportati elenchi riguardano i "rapporti al portatore" che, per loro stessa natura, non consentono alla Banca la riconducibilità a un "titolare" al quale indirizzare la "informativa" mediante raccomandata A.R., di cui all'art. 3 del citato regolamento suddivisi per data di pubblicazione, l'elenco dei rapporti nominativi per i quali non è stato possibile inviare la raccomandata e l'elenco dei rapporti nominativi ancora "dormienti" nonostante l'invio della raccomandata.

I Signori Clienti legittimi titolari dei titoli di deposito di cui ai seguenti Avvisi sono tenuti ad effettuare una disposizione (versamento, prelevamento, aggiornamento etc) sul relativo rapporto o in mancanza detti rapporti saranno estinti d'ufficio e le relative somme devolute allo Stato, in ottemperanza alla sopra citata normativa.

Qualora abbiano smarrito il titolo possono richiedere l'avvio della procedura di ammortamento presentando alla Filiale la denuncia di smarrimento effettuata presso gli uffici di Pubblica Sicurezza.

Si fa presente che è vietata l’emissione di un libretto di deposito al portatore oltre la data del 31/12/2018 e che tutti i libretti della specie dovranno essere estinti entro il 31/12/2018.

La presentazione di un libretto di deposito al portatore oltre la data del 31/12/2018 sarà multata dal MEF per un importo variabile tra 250 e500 euro (art.63 comma 2).

Rapporti al portatore

Anno 2024

Anno 2023


Anno 2022


Rapporti segnalati a MEF e CONSOB


Per la consultazione dei Rapporti dormienti e dei Rapporti segnalati al MEF relativi a periodi precedenti puoi accedere dal link sottostante alla Sezione Archivio

pdfArchivio Rapporti Dormienti e Rapporti seganalti al MEF

 

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