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NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT

 

Cosa cambia

Dal 1° gennaio 2021 Banca Popolare Pugliese applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione dei clienti in "default" cioè inadempienti rispetto a un credito concesso dalla banca., 

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default” - introdotta dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia - stabilisce criteri più restrittivi rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di rimborso dei crediti da parte dei clienti, con l’obiettivo di uniformare le regole a livello comunitario.

Perché è importante seguire le nuove regole

Essere informato sulle nuove logiche è molto importante per evitare di essere classificato come inadempiente e incorrere nelle eventuali azioni di recupero del credito da parte della banca, anche per sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo che attualmente non generano conseguenze in termini di classificazione.

In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti di BPP. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate ed esposte nei confronti della BPP.

Principali novità

 Regole attuali Nuove regole
QUANDO SCATTA L'INADEMPIENZA Il Cliente viene classificato a default se presenta  arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle  esposizioni del cliente verso la banca Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni (Imprese);
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca
QUANDO TERMINA L'INADEMPIENZA Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente rientra dallo sconfino e/o ripiana i pagamenti arretrati Lo stato di default permane per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente rientra dallo sconfino e/o ripiana i pagamenti arretrati
COMPENSAZIONI TRA LE DIVERSE POSIZIONI DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DELLA BANCA È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate
CONTAGIO DEL DEFAULT TRA CLIENTI CONNESSI Non sono previsti automatismi di contagio del default  nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”)  Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:
  • se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default. 

Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro (Persone fisiche e PMI) e di 500 euro (Imprese) per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti. 

 

Come evitare il default:

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La Normativa di riferimento è la seguente:
EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

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