WHISTLEBLOWING - SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Banca Popolare Pugliese si impegna costantemente a prevenire i potenziali rischi di comportamenti illeciti.
A tal fine ha adottato :
- un proprio Codice Etico, il cui scopo è quello di individuare i valori e le regole di condotta aziendali a cui devono conformarsi tutti i soggetti che entrano in relazione con la Banca, nonché
- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione del rischio di reato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 (il “Modello 231”), contenente l’insieme delle norme, regole, procedure e protocolli che disciplinano la sua attività e rendono la stessa conforme alle disposizioni di legge e a quelle delle Autorità amministrative e di vigilanza (es. Banca d’Italia, Consob, Garante della privacy, ecc.).
Il d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea, ha da ultimo innovato la disciplina in materia di Whistleblowing, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina inerente i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti, sia nel settore pubblico che privato.
La Banca – già dotata di un Sistema di Segnalazione delle Violazioni di atti o fatti derivanti dall’inosservanza delle norme che disciplinano l’attività bancaria. - in conseguenza della citata novella ha aggiornato il suddetto Sistema di Segnalazione – Whistleblowing -.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, le segnalazioni rilevanti ai sensi del Whistleblowing sono relative a:
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs.24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art 325 TFUE);
- atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di:
- Concorrenza;
- Aiuti di Stato;
- imposte sulle società.
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni Ue di cui ai precedenti punti 3,4 e 5.
Oggetto di segnalazione possono essere sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante (whistleblower) ragionevolmente ritiene possano perpetrarsi sulla base di elementi concreti
Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
Non dovranno invece essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
Soggetti segnalanti cui è assicurata la tutela prevista dal D.lgs. 24/2023 sono: (i) lavoratori subordinati, (ii) lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, (iii) azionisti (persone fisiche), (iv) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.
Nel caso di segnalazione anonime, esse verranno prese in carico solo se opportunamente circostanziate
Il segnalante, nel processo di segnalazione, può essere assistito dal Facilitatore, persona fisica operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Banca Popolare Pugliese, in ossequio alla normativa, garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione.
L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003.
Al segnalante (Whistleblower) ed ai soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, è garantita la protezione contro il rischio di ritorsioni stesse nei termini e modi disciplinati dalla normativa di riferimento.
L’uso improprio delle segnalazioni può esporre il segnalante medesimo a sanzioni disciplinari (se dipendente) o ad azioni penali a suo carico, fatto salvo l'utilizzo in buona fede di tale strumento
La Banca ha individuato quale Responsabile dei Sistemi di Segnalazione il Responsabile della Funzione Internal Audit.
Detto Responsabile, ricevuta la segnalazione, rilascia entro sette giorni un avviso di ricezione della stessa e, ove necessario, avvia un’interlocuzione con la persona segnalante, richiedendo le opportune integrazioni. Fornisce quindi riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Di seguito si fornisce Modulo per la segnalazione di condotte illecite.
La Banca ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:
Canale digitale:
Canale cartaceo:
segnalazione scritta da inviare mediante posta semplice o per raccomandata, ovvero attraverso la consegna a mani direttamente al Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione.
Banca Popolare Pugliese, via Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE) – Att.ne Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione
Telefono:
3666121654
o richiedendo un incontro con il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione
Procedendo con l’inoltro di una segnalazione interna, il segnalante dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali in caso di segnalazioni whistleblowing di cui al link che di seguito si riporta.
E’ attivo altresì un canale di segnalazione esterno presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna indirizzata alla citata Autorità se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4 D. Lgs.24/2023;
b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 D. Lgs.24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Attenzione: il Sistema di Segnalazione delle Violazioni Whistleblowing non è destinato alla gestione dei Reclami, i quali sono soggetti ad una differente procedura, in conformità alla normativa di riferimento.