Banca Popolare Pugliese, in linea con i propri doveri di trasparenza e correttezza, desidera informare la clientela sull’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento ai prestiti personali e alle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione estinti anticipatamente.
Il contesto normativo e giurisprudenziale
In base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza dell’11 settembre 2019 (c.d. “sentenza Lexitor”), in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in proporzione alla durata residua del contratto. La riduzione può riguardare anche i costi sostenuti al momento della conclusione del contratto (c.d. costi “up front”), secondo la disciplina e i principi applicabili al singolo rapporto.
Chi può presentare la richiesta
La procedura riguarda i consumatori che abbiano estinto anticipatamente un finanziamento, in particolare un prestito personale o una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, e ritengano di avere diritto alla verifica delle somme eventualmente spettanti.
- Banca Popolare Pugliese è disponibile a esaminare le richieste relative ai finanziamenti ai consumatori contratti dopo il 1° giugno 2011, fermo restando l’esame della singola posizione e della disciplina applicabile al relativo contratto.
- La procedura non è automatica e deve essere attivata mediante espressa richiesta dell’interessato.
- La richiesta può essere presentata anche da eredi o soggetti delegati, purché venga fornita la documentazione necessaria a dimostrare la relativa legittimazione.
Come presentare la richiesta
Per la presentazione delle istanze sono previste due modalità operative:
| 1. Canale Digitale (SPID / CIE) | 2. Canali Alternativi |
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Il cliente potrà accedere a un’area riservata autenticandosi mediante SPID o CIE. Il sistema verificherà la presenza del codice fiscale negli archivi della Banca e l’eventuale presenza di una richiesta già in corso. | Qualora il codice fiscale non risulti negli archivi, se non si dispone di SPID/CIE, o per eredi/delegati, la richiesta può essere inviata tramite:
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Documentazione e informazioni necessarie
Per consentire l’identificazione del richiedente e la ricerca della posizione negli archivi della Banca, la richiesta dovrà contenere:
- Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- Qualifica del richiedente (es. intestatario, erede o delegato);
- Indirizzo e-mail o PEC per le comunicazioni;
- IBAN di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente, sul quale effettuare l’eventuale rimborso;
- Riferimenti del finanziamento oggetto della richiesta (se disponibili) o, in alternativa, codice fiscale e anno approssimativo di estinzione.
Documenti da allegare
Alla richiesta dovranno essere allegati obbligatoriamente:
- Copia di un documento di identità in corso di validità, con fotografia a colori;
- Copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- Documentazione attestante l’IBAN, se il conto corrente è presso un altro istituto bancario;
- Per gli eredi: documentazione che comprovi la legittimazione;
- Per i delegati: relativa procura o delega.
Calcolo del rimborso e prescrizione
Come si calcola il rimborso?
Conclusa l'istruttoria della Banca, qualora sia stata accertata la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta, gli importi da rimborsare saranno calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto della durata residua del finanziamento e della quota di costi di competenza del periodo non ancora maturata, sulla base del piano di ammortamento pattuito.
Termine di prescrizione:
La richiesta potrà essere presa in considerazione purché non sia decorso il termine di prescrizione ordinaria decennale, calcolato dalla data di perfezionamento dell’estinzione anticipata del finanziamento.
Avvertenza legale:
La pubblicazione del presente avviso non costituisce in alcun modo promessa di pagamento o ricognizione di debito né costituisce riconoscimento del diritto di singoli soggetti ai sensi dell’art. 2944 c.c., con espressa riserva della Banca di eccepire l’avvenuta prescrizione decennale o l’infondatezza delle pretese in sede di istruttoria individuale.