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Servizi di Trasferimento

Cosa è possibile fare?

Dal 2015 è possibile trasferire con una nuova modalità da un conto tenuto presso una banca (di seguito, “conto originario” e “banca originaria”) ad un altro conto tenuto presso un’altra banca (di seguito, “nuovo conto” e “nuova banca”), facendone richiesta alla nuova banca, i seguenti servizi di pagamento:

  • bonifici in addebito (es. pagamento affitti) e in accredito (es. accredito stipendio/pensione);
  • addebiti diretti (es. pagamento utenze, rate mutuo/prestito).

È inoltre possibile trasferire sul nuovo conto il saldo positivo del conto originario.

Si possono trasferire, secondo le proprie esigenze, solo una parte (c.d. “trasferimento parziale”) oppure tutti i bonifici e/o gli addebiti diretti (c.d. “trasferimento totale”). Si può inoltre richiedere che gli eventuali bonifici in proprio favore che dovessero essere ricevuti sul conto originario nei 12 mesi successivi alla data in cui si fa il trasferimento siano reindirizzati sul nuovo conto (c.d. reindirizzamento automatico).

Insieme al trasferimento totale, se lo si vuole, può essere richiesta anche la chiusura del conto originario.

La predetta modalità di trasferimento si applica ai conti correnti e precisamente ai conti di pagamento, cioè ai conti aperti per eseguire versamenti, prelevamenti e trasferimenti di fondi (c.d. operazioni di pagamento).

In quali casi si può richiedere il trasferimento?

Il trasferimento (sia parziale che totale) può essere richiesto solo se il conto originario e il nuovo conto sono:

  • intestati a clienti consumatori1;
  • intestati alla/e stessa/e persona/e;
  • espressi nella stessa valuta;
  • tenuti entrambi presso banche situate in Italia. 

1 Cioè persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 

N.B.: in assenza anche di una sola di queste condizioni, si può chiedere alla banca di indicare delle soluzioni alternative.

A chi si può richiedere il trasferimento?

Per richiedere il trasferimento, occorre rivolgersi alla nuova banca e firmare un apposito modulo di richiesta. Quando i conti hanno due o più titolari, l’autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il modulo va letto con attenzione e compilato con cura. La nuova banca può dare tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.

Tra le altre informazioni, nel modulo va indicata la data in cui si vuole che avvenga il trasferimento sul nuovo conto, chiamata data di efficacia del trasferimento. Questa data deve seguire di almeno 13 giorni lavorativi2 la data in cui viene consegnato il modulo.

 2giorni lavorativi vanno dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.

Quali sono i tempi e i costi?

Il trasferimento viene eseguito dalla nuova banca entro 12 giorni lavorativi dalla data in cui viene fatta la richiesta ed è efficace sul nuovo conto a partire dal giorno lavorativo successivo.

N.B.: in caso di obblighi pendenti che, laddove richiesta, non consentono la chiusura del conto originario, la banca originaria informa immediatamente il consumatore ed è tenuta ad eseguire il trasferimento dei servizi di pagamento (ma non anche la chiusura del conto originario) entro il predetto termine di 12 giorni lavorativi.

La nuova banca e la banca originaria non addebitano spese al consumatore per l’offerta di questa modalità di trasferimento.

Ai bonifici e agli addebiti diretti trasferiti sul nuovo conto vengono applicate le condizioni economiche concordate con la nuova banca.

In caso di mancato rispetto dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente è tenuta a risarcire il consumatore con una penale fissa di 40 euro alla quale va aggiunta, per ciascun giorno di ritardo, una ulteriore penale di importo variabile calcolato in base ad un tasso annuo (variabile, definito in base a specifici parametri previsti per legge) che viene applicato alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento.

E per i reclami?

In caso di contestazioni, se si intende presentare un reclamo, si debbono seguire le modalità indicate nella documentazione disponibile presso la banca alla quale il reclamo è rivolto. Se la risposta della banca non perviene entro i successivi 30 giorni o se perviene entro tale termine ma non è ritenuta soddisfacente, si può ricorrere all’Arbitro Bancario e Finanziario istituito dalla Banca d’Italia (ABF). Il modulo necessario è reperibile in rete, all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it.

È possibile rivolgersi inoltre ad uno degli organismi abilitati alla mediazione, che agevolano la composizione della lite. Questi organismi sono individuabili sul sito del Ministero di Giustizia: https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX 

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